ASAIS
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CODICE ETICO  Scarica il testo in PDF
ASAIS
Associazione per lo Studio e l’Analisi degli Incidenti Stradali
 
CODICE ETICO E NORME DI ATTUAZIONE
 
1 - PRINCIPI GENERALI
1.1. Gli associati ad ASAIS devono esercitare la professione di ricostruttore di incidenti stradali nel rispetto delle Leggi dello Stato.
1.2. Gli associati ad ASAIS sono impegnati a rispettare e far rispettare il presente codice etico segnalando agli organi direttivi dell’associazione eventuali inadempienze.
1.3. Gli associati ad ASAIS adempiono al mandato con cura e diligenza, non svolgendo prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità, ovvero quando il proprio interesse o quello del committente siano in contrasto con i propri doveri.
1.4. Gli associati devono costantemente migliorare ed aggiornare le proprie conoscenze ed abilità tecniche-professionali.
1.5. E’ fatto dovere agli associati di contribuire al miglioramento del bagaglio tecnico anche degli altri associati.
 
2 – SUI RAPPORTI CON ASAIS
2.1. L'appartenenza dell’associato ad ASAIS comporta per lo stesso il dovere di collaborare con il Consiglio dell'Associazione. Ogni associato ha pertanto l'obbligo, se convocato dal Consiglio o dal Suo Presidente, di fornire tutti i chiarimenti che gli venissero richiesti.
2.2. L’associato si adegua alle deliberazioni del Consiglio in ordine all’etica professionale.
 
3 - SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI
3.1. Ogni associato deve improntare i suoi rapporti con i colleghi alla massima lealtà e correttezza allo scopo di affermare una comune cultura e identità professionale.
3.2. L’associato deve astenersi da critiche denigratorie nei riguardi dei colleghi e, se ha motivate riserve sul comportamento professionale di un collega, deve informare l’organo direttivo (discordanze tecniche e critiche anche severe su elaborati di colleghi sono ovviamente ammissibili purché motivate, evitando attacchi personali, mai ammessi).
 
4 - SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
4.1. II rapporto con il committente è di natura fiduciaria e deve essere improntato alla massima lealtà, chiarezza e correttezza.
4.2. L’associato è tenuto alla riservatezza professionale; non può quindi, senza esplicita autorizzazione della committenza, divulgare quanto sia venuto a conoscere nell'espletamento delle proprie prestazioni professionali.
4.3. L’associato deve definire preventivamente e chiaramente con il committente, nel rispetto del presente codice, i contenuti e termini degli incarichi professionali conferitigli.
4.4. Nell’espletamento dell’attività professionale, l’associato è tenuto a garantire al committente il miglior livello qualitativo (con riferimento allo stato della tecnica), comportandosi con integrità, professionalità, oggettività ed indipendenza.
4.5. L’associato non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti, con riferimento al mandato in corso, oltre a quelli dovutigli dal committente senza comunicarne a questi natura e motivo.
 
5 - PROMOZIONE E PUBBLICITÀ
5.1. L’associato, per ottenere incarichi professionali, si deve astenere dal ricorrere a mezzi incompatibili con la propria dignità.
5.2. In qualsiasi forma di promozione o pubblicità l’associato deve astenersi dall’esaltare le proprie qualità denigrando quelle altrui, oppure arrogandosi qualità esclusive.
 
NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO
 
PREMESSA
Le presenti norme hanno lo scopo di fornire indicazioni sull'applicazione del codice etico. Si riportano alcune situazioni applicative che non devono essere considerate esaustive, intendendo così che particolari casi, non espressamente indicati, debbono essere considerati alla luce delle disposizioni di principio del presente Codice etico.
 
1 - SULLE INCOMPATIBILITÀ
1.1. Si ravvisano le condizioni di incompatibilità, oltre quelle esplicitamente previste per legge, nei seguenti casi:
- Accettazione di incarichi di consulente, affidati dal Magistrato giudicante o inquirente in procedimenti ove l’associato si sia già espresso per una qualsiasi delle parti coinvolte.
- Benché non risulti incompatibile, appare inopportuna l’accettazione di incarichi di consulente di parte in procedimenti nei quali l’associato si sia già espresso per incarico del Magistrato inquirente o giudicante.
1.2 Casi dubbi
- Nei casi dubbi il consulente dovrà informare il Magistrato e le parti, attenendosi a quanto dalle stesse deciso.
 
2 - SUI RAPPORTI CON I COLLEGHI
2.1. I rapporti fra colleghi, sia associati che non, devono essere improntati alla massima cortesia e correttezza.
2.2. E’ vietata la concorrenza sulla base di:
- Critiche denigratorie e non motivate sul comportamento professionale di un collega;
- Attribuzione a sè della paternità di un lavoro eseguito in collaborazione con altri colleghi senza che sia chiarito l'effettivo apporto di questi;
N.B.: non può essere ritenuta denigratoria una critica tecnica, purchè motivata e circostanziata.
 
3 - SUI RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
3.1. L’associato non può, senza autorizzazione del committente, divulgare quanto connesso con le attività affidategli.
3.2 L’associato nel corso di una istruttoria, non può produrre o asserire cose false o errate.
N.B.: non costituisce asserzione falsa o errata il mancato rilievo di carenze o errori altrui, come pure tacere quanto da lui ritenuto lesivo degli interessi del committente.
 
4 - SUI RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ E IL TERRITORIO
4.1. Costituisce infrazione disciplinare l'evasione fiscale nel campo professionale definitivamente accertata. Questa, oltre che essere socialmente non ammissibile, reca grave danno ai colleghi determinando di fatto una concorrenza sleale.
4.2. Non è ammessa alcuna forma di pubblicità basata su millantata esclusiva.
 
NORME REGOLATRICI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
 
1. Il Consiglio è chiamato a sanzionare, d'ufficio o su ricorso delle parti, i comportamenti etici non corretti, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso.
2. Gli argomenti e gli esposti di rilievo disciplinare dei quali il Consiglio abbia avuto conoscenza, direttamente o tramite atti trasmessi in forma non anonima, sono soggetti ad una istruttoria al fine di accertare i fatti.
3. L'istruttoria viene delegata dal Presidente a tre consiglieri scelti di volta in volta, che assumono la responsabilità del procedimento istruttorio.
4. II Presidente ed il Segretario comunicano l'oggetto del procedimento ed il nominativo dei Consiglieri incaricati dell'istruttoria al socio interessato, cui trasmettono copia dell'esposto con invito a rendere i chiarimenti opportuni.
5. I consiglieri incaricati:
- verificano i requisiti di legittimazione ed ammissibilità dell'esposto;
- accertano i fatti, disponendo per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;
- sentono le persone interessate a conoscenza dei fatti (compreso l’autore dell’esposto e la persona oggetto del procedimento);
- al termine dell'istruttoria relazionano il Consiglio.
6. Il Consiglio delibera con decisione scritta, comminando le sanzioni di richiamo, sospensione, espulsione, a seconda della gravità dei fatti accertati.
7. La delibera viene in ogni caso comunicata al socio interessato; dell'eventuale archiviazione viene data notizia anche all'autore dell'esposto.
8. Contro le sanzioni è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale. Inoltre, contro il provvedimento di espulsione è ammesso ilo ricorso come previsto dallo statuto.
 
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